Termini di pagamento e interessi moratori
Ai sensi dell’articolo L.441-10 e seguenti del codice di commercio francese, il termine di pagamento tra commercianti è in generale di trenta giorni dalla ricezione della merce o dall’esecuzione della prestazione.
Questo termine può essere prolungato di comune accordo tra le parti, ma non può superare sessanta giorni a partire dalla data di fatturazione.
La fattura deve essere emessa entro, e non oltre, la data di consegna della merce o di realizzazione della prestazione. In assenza di fattura, l’acquirente è tenuto a reclamarla.
In deroga, può essere previsto un termine più lungo, fino a quaranta cinque giorni dalla fine del mese della data di emissione della fattura, a condizione che sia espressamente stipulato per contratto tra le parti e non costituisca un abuso manifesto nei confronti del creditore.
Dei termini di pagamento specifici si applicano ad alcuni prodotti o servizi, ad esempio prodotti alimentari, bibite e trasporto. In alcuni settori di attività, è possibile negoziare accordi professionali di categoria per fissare specifici termini di pagamento. Tali accordi esistono, ad esempio, per il commercio delle attrezzature agricole, degli articoli sportivi e dei giocattoli, l’industria della pelle e l’orologeria-gioielleria-oreficeria.
Questi termini sono dei termini massimi, da non superare.
Dei termini di pagamento ridotti possono quindi essere concordati, ad esempio in caso di pagamento in una tantum.
Il termine di pagamento deve figurare sulla fattura e nelle condizioni generali di vendita (CGV), che devono inoltre prevedere le condizioni di applicazione e il tasso d’interesse di mora.
In assenza di previsioni contrarie delle parti, tale tasso d’interesse è pari al tasso d’interesse applicato dalla Banca centrale europea alla sua ultima operazione di rifinanziamento, più dieci punti di percentuale. Le parti non possono concordare un tasso inferiore a tre volte il tasso d’interesse legale.
Gli interessi di mora decorrono automaticamente dalla scadenza della fattura. L’invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non è pertanto necessario tra commercianti.
Per qualsiasi ritardo di pagamento, un’indennità fissa di quaranta euro per fattura è inoltre automaticamente dovuta al creditore. Questo importo si aggiunge agli interessi di mora oltre ad eventuali ulteriori spese di recupero credito purché siano debitamente documentate.
Il mancato rispetto dei termini di pagamento e l’assenza di riferimento alle penalità di mora nelle CGV sono sanzionate con una multa amministrativa fino a due milioni di euro per le persone giuridiche.
L’importo della multa è raddoppiato in caso di ripetuta inosservanza entro due anni dalla data in cui la prima decisione di sanzione è diventata definitiva.
La sanzione è inoltre oggetto di pubblicità.