Presentiamo di seguito la normativa applicabile in diritto francese alla forza maggiore la quale permette, in funzione delle circostanze, la sospensione o la risoluzione del contratto.
Qualificazione della forza maggiore
L’articolo 1218 del codice civile francese prevede che un evento possa essere qualificato di forza maggiore se risponde alle condizioni cumulative seguenti:
- deve essere indipendente dal debitore;
- non doveva essere ragionevolmente prevedibile al momento della conclusione del contratto;
- i suoi effetti non possono essere evitati con misure appropriate;
- deve rendere impossibile l’esecuzione dell’obbligazione da parte del debitore.
Tuttavia, la giurisprudenza ammette molto raramente la forza maggiore per giustificare l’inadempimento di un obbligo monetario.
La qualificazione dell’evento di forza maggiore varia in funzione delle circostanze e del contenuto di ogni contratto, in particolare della redazione della clausola di forza maggiore che può estendere o limitare gli eventi qualificabili di forza maggiore.
Effetti della forza maggiore
Gli effetti di una comprovata forza maggiore variano a seconda che l’esecuzione dell’obbligazione sia resa impossibile temporaneamente o definitivamente.
Se l’impossibilità di esecuzione è solo temporanea, l’esecuzione dell’obbligazione è soltanto sospesa fino alla scomparsa dell’evento di forza maggiore che ne ostacola l’esecuzione.
Se però l’impossibilità di esecuzione è definitiva, il debitore è liberato dall’esecuzione della prestazione integralmente o parzialmente nel caso in cui solo una parte della prestazione non possa essere eseguita. In questa ipotesi il contratto è risolto di diritto, sicché anche l’altra parte è liberata dall’esecuzione della sua prestazione.
Due eccezioni sono previste a questa regola:
- se il debitore ha contrattualmente accettato di sopportare il rischio di forza maggiore;
- se, prima del verificarsi dell’evento di forza maggiore, il creditore ha inviato una diffida al debitore al fine di intimare l’esecuzione del contratto, ma quest’ultimo non ha eseguito la sua prestazione.
Tuttavia, se l’impossibilità di eseguire la prestazione risulta dalla perdita della cosa oggetto della prestazione, il debitore a cui è stato intimato di eseguire la prestazione tramite diffida è liberato dall’obbligazione se riesce a dimostrare che la perdita della cosa si sarebbe realizzata anche se egli avesse eseguito l’obbligazione.
In virtù dell’obbligo di buona fede (articolo 1104 del codice civile francese), si raccomanda alla parte colpita da un evento di forza maggiore di notificare l’evento alla controparte prima di sospendere l’esecuzione delle sue obbligazioni o di dichiarare il contratto risolto, caratterizzando in maniera precisa l’impatto concreto di tale evento sull’esecuzione del contratto.
Vi è sempre il rischio che la controparte contesti il ricorso alla forza maggiore e si rivolga ai tribunali per chiedere un risarcimento.