Principi generali del diritto francese o dell’UE

Divieto di squilibrio significativo

Aggiornato il 20/03/2026

Nel codice del commercio

L’articolo L.442-1 I 2° del codice di commercio francese vieta la sottomissione o il tentativo di sottomissione della controparte a degli obblighi che creano uno squilibrio significativo nei diritti e negli obblighi delle parti.

Tale divieto si applica a chiunque svolga attività di produzione, distribuzione o prestazione di servizi nell’ambito della negoziazione commerciale, della conclusione o dell’esecuzione di un contratto.

Lo squilibrio significativo è verificabile in tutte le fasi del rapporto commerciale (negoziazione, conclusione ed esecuzione del contratto) ed in qualsiasi settore di attività (produzione, distribuzione o servizi).

La sottomissione o il tentativo di sottomissione deve risultare da un’assenza, debitamente dimostrata, di una negoziazione effettiva tra le parti; ad esempio, in caso di rifiuto sistematico della controparte di considerare le richieste o le proposte di modifica.

Pertanto, l’esistenza di clausole che si ritrovano identiche nei vari contratti con uno stesso operatore o l’eventuale rapporto di forza sproporzionato tra distributori e fornitori non sono sufficienti per dimostrare l’assenza di negoziazione effettiva tra le parti.

Non esiste una lista di clausole ritenute significativamente squilibrate. Spetta quindi ai giudici stabilire di volta in volta la sussistenza o meno di uno squilibrio significativo nei diritti e negli obblighi delle parti.

A tale scopo, i giudici procedono ad un’analisi clausola per clausola, nonché a un’analisi complessiva dei diritti e degli obblighi delle parti. Ad esempio, l’assenza di reciprocità costituisce un indizio di squilibrio. Al contrario se una facoltà è riconosciuta a entrambe le parti, lo squilibrio sarà escluso. Per questo motivo, le clausole unilaterali di revisione dei prezzi o le clausole unilaterali penali sono spesso considerate atte a creare uno squilibrio significativo.

Tuttavia, lo squilibrio determinato da una clausola contrattuale può essere compensato da altre clausole, così come il cumulo di varie clausole individualmente non squilibrate può determinare uno squilibrio significativo.

Il riferimento nel testo di legge al “tentativo di ottenere” permette di sanzionare una clausola presente nel contratto nonostante non sia stata effettivamente applicata.

Lo squilibrio significativo è sanzionato con un risarcimento dei danni.

È inoltre possibile agire in giudizio, innanzi a giurisdizioni specializzate, per ottenere la cessazione della pratica e/o la nullità delle clausole con restituzione dell’eventuale indebito.

Il Ministro dell’Economia o il Pubblico Ministero possono chiedere il pagamento di un’ammenda amministrativa fino al cinque per cento del fatturato realizzato in Francia o fino a cinque milioni euro. Il dispositivo mira a preservare l’equilibro contrattuale tra la grande distribuzione francese e i fornitori.

Nel codice civile

L’articolo 1171 del codice civile prevede che “In un contratto di adesione, qualsiasi clausola non negoziabile, determinata in anticipo da una delle parti, che crei un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti è considerata non scritta. La valutazione del significativo squilibrio non riguarda né l’oggetto principale del contratto né l’adeguatezza del prezzo alla prestazione.

Tale disposizione, che tratta quindi ugualmente di squilibrio significativo, si applica ai contratti di adesione, quando l’articolo sopra citato del codice di commercio non si applica, per esempio nell’ambito dei contratti di locazione finanziaria stipulati da istituti di credito e società di finanziamento (Com., 15 gennaio 2020, n. 18-10.512).

Nel codice del consumo

Anche il codice del consumo ha introdotto la nozione di squilibrio significativo all’articolo L212-1 :

“Nei contratti stipulati tra professionisti e consumatori, sono abusive le clausole che hanno per oggetto o per effetto di creare, a danno del consumatore, un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti.”

Tale articolo qui applica unicamente ai contratti conclusi tra professionisti e consumatori.

Il consumatore è definito come qualsiasi persona fisica che agisce per scopi che non rientrano nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale, liberale o agricola.

La valutazione dello squilibrio significativo viene effettuata alla luce delle clausole dichiarate abusive dagli articoli R. 212-1, R. 212-2 e R. 212-5 del codice del consumo, che elenca le clausole “nere” ritenute irrefutabilmente abusive e le clausole “grigie” ritenute abusive, ma per le quali il professionista può dimostrare l’assenza di squilibrio.

Quando la clausola controversa non figura in nessuno dei due elenchi, il giudice può basarsi sulle regole di interpretazione previste dagli articoli 1188 e seguenti del codice civile e dall’articolo L. 211-1 del codice del consumo, ai sensi del quale “le clausole dei contratti proposti dai professionisti ai consumatori o ai non professionisti (…) in caso di dubbio si interpretano nel senso più favorevole al consumatore o al non professionista”.