Principi generali del diritto francese o dell’UE

Competenza giurisdizionale e legge applicabile

Aggiornato il 09/07/2025

La scelta della legge applicabile e del foro competente è una decisione strategica nella negoziazione dei contratti tra una società italiana e una società francese.

Pur presentando molte similitudini, esistono differenze rilevanti tra il diritto francese e quello italiano, come ad esempio nei termini per la denuncia dei vizi, nella prescrizione, nell’indennità di fine rapporto per gli agenti commerciali o nei termini di pagamento.

Inoltre, i giudici francesi e italiani possono interpretare e applicare la legge in modo diverso.

Determinare in anticipo il foro competente e la legge applicabile consente quindi alle imprese di risparmiare tempo e risorse in caso di controversie.

In materia civile e commerciale, i regolamenti dell’Unione Europea hanno armonizzato le norme di diritto internazionale privato negli Stati membri,  in particolare il Regolamento n°1215/2012 del 12 dicembre 2012 per i conflitti di giurisdizione, cosiddetto “Regolamento Bruxelles I bis” e il Regolamento n°593/2008 del 17 giugno 2008 per i conflitti di leggi,  cosiddetto “Regolamento Roma I”.

Questi regolamenti prevedono la possibilità per le parti di scegliere il foro competente e la legge applicabile al contratto.

Tuttavia, le parti non inseriscono sempre una clausola di attribuzione di competenza o di scelta della legge applicabile nei loro contratti, oppure le clausole che inseriscono possono essere dichiarate nulle o inapplicabili per varie ragioni.

È quindi importante conoscere i criteri che il giudice adotta per stabilire la propria competenza e per individuare la legge applicabile al contratto.

Tribunale Competente

Clausola attributiva di competenza

Se è prevista una clausola attributiva di competenza a favore di un tribunale, questo si ritiene competente in via esclusiva rispetto ad altri eventuali tribunali. Le parti non possono quindi discostarsi dalle stipulazioni della clausola attributiva di giurisdizione e sono obbligate a rispettarla, a condizione che la clausola sia valida.

Ai sensi del Regolamento Bruxelles I bis (articolo 25), per essere valide le clausole attributive di competenza devono essere concluse:

  • per iscritto, o oralmente ma provate per iscritto (una comunicazione elettronica che permetta una registrazione durevole dell’accordo, come un’e-mail, può essere considerata come una forma scritta di prova);
  • in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro;
  • o, nel commercio internazionale, in una forma generalmente ammessa dagli usi.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito vari criteri formali per garantire la veridicità del consenso delle parti a tali clausole. La clausola deve essere redatta in modo chiaro e preciso e, se è contenuta nelle condizioni generali di vendita, deve essere inserita nel contratto un riferimento esplicito a tali condizioni generali. (C.G.U.E., sentenza “Colzani-Rüwa” del 14 dicembre 1976, 24/76)

L’accettazione delle condizioni generali di vendita è sancita dall’articolo 1119 del Codice civile francese e dalla Corte di cassazione francese la quale ha rifiutato di riconoscere l’efficacia di una clausola attributiva di competenza riportata su un documento di trasporto ricevuto senza contestazioni dal mittente, in quanto il suo silenzio non poteva essere considerato come accettazione della clausola. (Cass. com., 15 luglio 1987, n. 85-16.427)

La prova dell’accettazione della clausola attributiva di competenza dalle parti è quindi essenziale.

La validità della clausola attributiva di competenza non può essere contestata per il solo motivo che il contratto è invalido. In questo senso, la clausola attributiva di competenza è separabile dal resto del contratto.

La clausola attributiva di competenza vincola unicamente le parti che l’hanno accettata; non è destinata a essere estesa a terzi, ad esempio ad altre società del gruppo al quale uno dei contraenti appartiene, a meno che non sia dimostrato il suo effettivo consenso alla clausola. (C.G.UE., sentenza “Refcomp” del 7 febbraio 2013, 543/10)

In mancanza di una clausola attributiva di competenza

In mancanza di una clausola di scelta del foro competente, il principio generale stabilito dal Regolamento Bruxelles I bis (art. 4) prevede la competenza del tribunale del domicilio del convenuto. L’attore deve quindi, in linea di principio, citare il convenuto davanti al giudice della sua residenza abituale. Per le società, la residenza abituale si intende il luogo in cui si trova la loro amministrazione centrale.

Tuttavia, in materia contrattuale, l’attore ha la possibilità di scegliere tra il tribunale dello Stato in cui il convenuto ha la sua residenza abituale e il tribunale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio (articolo 7.1. del Regolamento Bruxelles I bis) :

  • per i contratti di compravendita, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto; per i contratti di prestazione di servizi, questo luogo è quello dove sono stati o avrebbero dovuto essere prestati i servizi in base al contratto;
  • per i contratti di prestazione di servizi, questo luogo è quello dove sono stati o avrebbero dovuto essere prestati i servizi in base al contratto.

Per altri tipi di contratto, l’obbligazione principale del contratto deve essere determinata caso per caso per stabilire quale sia l’autorità giurisdizionale competente.

Giurisdizioni esclusive

Le clausole attributive di competenza e le regole previste dal Regolamento Bruxelles I bis non possono prevalere sulla giurisdizione esclusiva prevista in determinate materie. Ad esempio, solo il giudice francese ha giurisdizione sulla locazione commerciale di un edificio situato in Francia, sulla validità dello stato civile o per giudicare le decisioni degli organi di una società con sede legale in Francia (per esempio un’azione volta ad annullare un’assemblea generale).

Legge applicabile al contratto

In caso di scelta della legge applicabile

Il contratto è disciplinato dalla legge scelta liberamente dalle parti (art. 3.1 del Regolamento Roma I).

In generale, e fatti salvi casi particolari previsti dal Regolamento, le condizioni di validità delle clausole di scelta della legge sono determinate dalla legge che è stata scelta (art. 10).

Tuttavia, le clausole di scelta della legge sono inefficaci in alcune situazioni, in particolare in presenza di una norma di applicazione necessaria (“lois de police”) (art. 9 del Regolamento). Si tratta di norme che sono considerate così importanti per uno Stato che la loro applicazione prevale sulla legge scelta dalle parti, in quanto la loro violazione sarebbe considerata particolarmente scioccante.

Queste norme esistono per esempio nella lotta alla corruzione o al riciclaggio di denaro o in materia di protezione di alcune parti ritenute in posizione di debolezza (subappaltatore o il fornitore di merci in alcune circostanze). In questo caso si parla di ordine pubblico di protezione.

Ai sensi del Regolamento Roma I, il giudice è tenuto ad applicare le norme di applicazione necessaria del proprio Stato, indipendentemente dal fatto che il contratto contenga una clausola di scelta della legge.

Per quanto riguarda le norme di applicazione necessaria straniere, il regolamento lascia al giudice la possibilità di decidere se applicarle o meno. Pertanto, il giudice può rifiutarsi di farlo in considerazione della loro natura e della loro finalità, nonché delle conseguenze derivanti dal fatto che siano applicate o meno. (articolo 9.3 del Regolamento Roma I)

Nello specifico, al contrario del giudice italiano, il giudice francese è obbligato ad applicare le norme di applicazione necessaria francesi.

Inoltre, nel caso di contratti di trasporto, di consumo, di assicurazione o di lavoro, il Regolamento Roma I stabilisce norme specifiche alle quali le parti non possono derogare.

In mancanza di scelta della legge applicabile

In mancanza di scelta della legge, il Regolamento Roma I stabilisce che la legge applicabile è quella dello Stato in cui la parte che fornisce la “prestazione caratteristica” del contratto ha la sua residenza abituale. (articolo 4.2)

Per limitare le discussioni su questa nozione di “prestazione caratteristica”, il Regolamento Roma I precisa quale è la legge applicabile ad alcuni specifici contratti (articolo 4.1):

  • il contratto di vendita di beni è regolato dalla legge del Paese in cui il venditore ha la sua residenza abituale;
  • il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del paese in cui il prestatore di servizi ha la sua residenza abituale;
  • il contratto di locazione commerciale è regolato dalla legge del Paese in cui si trova l’immobile;
  • il contratto di affiliazione (franchising) è regolato dalla legge del Paese in cui l’affiliato ha la sua residenza abituale;
  • il contratto di distribuzione è regolato dalla legge del Paese in cui il distributore ha la sua residenza abituale.

Tuttavia, il giudice è tenuto a ignorare la legge designata dalle norme sopra citate a favore della legge dello Stato con cui ritiene che il contratto presenti un collegamento ovviamente più stretto. (articolo 4.3)

Inoltre, il Regolamento Roma I non prevale sulle precedenti convenzioni internazionali che trattano questioni di conflitto di leggi come, ad esempio, alcune convenzioni dell’Aia.

Vendita internazionale di merci

In caso di vendita internazionale di merci tra una società francese e una società italiana, il contratto di vendita sarà disciplinato non solo dalle disposizioni del diritto nazionale applicabili ai sensi delle norme internazionali sopra citate, ma anche dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci adottata a Vienna l’11 aprile 1980, ratificata sia dalla Francia che dall’Italia (“Convenzione di Vienna”).

A differenza dei regolamenti europei e delle convenzioni sopra citati che si limitano a individuare il foro competente o la legge applicabile, la Convenzione di Vienna intende unificare le norme applicabili al contratto di vendita in termini di formazione e di diritti e obblighi derivanti dal contratto.

Si applicano quindi al contratto di vendita di merci le disposizioni di diritto sostanziale definite dalla Convenzione di Vienna, a meno che le parti ne abbiano espressamente escluso l’applicazione.