Clausole limitative di responsabilità
Le clausole limitative di responsabilità hanno come scopo di limitare o escludere gli effetti della responsabilità di un contraente.
Tali clausole possono elencare i casi in cui la responsabilità sarà ammessa o esclusa, limitare l’esercizio dell’azione in responsabilità (per esempio prevedendo un periodo di tempo ridotto per agire) o determinare in anticipo un massimale per i danni.
La validità di principio di queste clausole è stata ammessa molto presto dalla giurisprudenza. (Cass. civ., 24 gennaio 1874)
L’articolo 1231-3 del codice civile francese limita il risarcimento ai danni prevedibili al momento della conclusione del contratto: “il debitore risponde solo dei danni previsti o che si sarebbero potuti prevedere al momento della conclusione del contratto, salvo il caso in cui l’inadempimento sia dovuto a grave negligenza (“faute lourde”) o dolo”.
La prevedibilità è valutata in modo concreto, ovvero facendo riferimento a un debitore ragionevolmente informato nelle stesse circostanze.
I criteri di valutazione della prevedibilità combinano:
- l’interpretazione del contratto (dichiarazioni, omissioni, natura e economia generale, importo del prezzo);
- le circostanze specifiche che precedono o circondano la conclusione del contratto (dichiarazioni, indicazioni, informazioni fornite dalle parti);
- la rispettiva qualità delle parti e le pratiche professionali applicabili.
Nelle vendite tra professionisti, la giurisprudenza ha affermato la validità delle clausole limitative di responsabilità, senza che sia necessario distinguere a seconda che l’acquirente professionale sia o meno della stessa specialità del venditore.
Naturalmente, queste clausole si applicano soltanto in caso di inadempimento a un obbligo contrattuale e non possono esonerare una parte dalla sua responsabilità civile extracontrattuale.
Inoltre, non si applicano in caso di dolo o grave negligenza del debitore o dei suoi impiegati.
La giurisprudenza ha definito la grave negligenza come una condotta di estrema gravità, prossima al dolo, che rivela l’inidoneità del debitore ad adempiere la missione contrattuale accettata. (Cass. Sez. Unite, 22 aprile 2005, n. 03-14.112
Le clausole limitative di responsabilità sono vincolanti per l’altra parte soltanto se si ritiene che quest’ultima le abbia accettate. Pertanto, devono essere chiaramente previste nel contratto e leggibili per la parte a cui si oppongono.
Sono nulle quando privano l’obbligo essenziale del contratto della sua sostanza (articolo 1170 del codice civile francese) per evitare che una clausola limitativa della responsabilità sia in contrasto con lo scopo del contratto.
Infine, la clausola limitativa di responsabilità imposta da una delle parti in un contrato di adesione (cioè il cui modello base non è stato negoziato) può essere sanzionata, in alcune circostanze, sulla base del divieto di squilibrio significativo tra gli obblighi assunti dalle parti. (articolo 1171 del codice civile francese)