I disaccordi tra i soci possono derivare da una serie di situazioni:
- divergenza di strategia tra i soci,
- disparità di investimenti da parte dei soci nello svolgimento delle loro funzioni per conto della società,
- abuso dei diritti di voto nelle assemblee generali: succede quando i soci di maggioranza votano contro gli interessi della società o quando i soci di minoranza bloccano decisioni utili alla società,
- cattiva gestione o uso improprio dei beni aziendali.
Messa in mora
Un socio può essere messo in mora, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per cessare gli atti compiuti contro gli interessi della società.
Mediazione
È possibile rivolgersi a un mediatore, ovvero un terzo imparziale e indipendente, per cercare di raggiungere un accordo tra i soci e risolvere amichevolmente la situazione conflittuale.
Esclusione o recesso di un socio
Un socio può essere escluso in alcune circostanze se è previsto dallo statuto.
Invece, un socio non ha il diritto di recedere dalla società, salvo diversa stipulazione statutaria o accordo unanime dei soci.
Nomina di un mandatario ad hoc
Se i tentativi di risoluzione amichevole tra i soci falliscono, il rappresentante legale della società può presentare un’istanza d’urgenza (référé) al tribunale di commercio (o TAE) per ottenere un’ordinanza che nomini un mandatario ad hoc con l’incarico che verrà deciso dal giudice.
La nomina di un mandatario ad hoc è espressamente prevista dal codice di commercio per risolvere le controversie tra la società e i suoi creditori ma i tribunali accettano di nominarlo anche per risolvere controversie tra i soci quando mettono in difficoltà la società.
Se i soci riescono a trovare un accordo, il mandatario redige un protocollo d’intesa. Altrimenti, il mandatario può proporre al tribunale lo scioglimento della società.
Nomina di un amministratore provvisorio
Se la società opera in modo anomalo, mettendola a rischio e minacciandola di un danno imminente, un socio o l’amministratore della società possono chiedere tramite una procedura d’urgenza (référé) la nomina di un amministratore provvisorio, a condizione che il risanamento della società sia ancora possibile.
A differenza del mandatario ad hoc, l’amministratore è dotato dei poteri conferiti dalla legge ai dirigenti sociali e prenderà quindi tutte le decisioni e le misure necessarie per ripristinare il normale funzionamento della società.
Scioglimento
Se il disaccordo non può essere risolto, uno dei soci può chiedere al tribunale lo scioglimento della società. Il socio che chiede lo scioglimento della società deve dimostrare l’esistenza di un grave disaccordo che paralizza il funzionamento della società.
In particolare, il giudice verifica se gli organi sociali si riuniscono regolarmente, se le decisioni continuano a essere prese collettivamente e se i bilanci vengono presentati alla fine di ogni esercizio.
La corte di cassazione ha già deciso che le operazioni della società sono paralizzate se per diversi anni non sono state prese decisioni collettive nonostante le riunioni formali e/o se non è stato possibile prendere decisioni per garantire lo sviluppo della società.
Quando lo scioglimento è pronunciato da un tribunale, questa decisione comporta:
- l’apertura di un periodo di liquidazione con la nomina di un liquidatore da parte del tribunale;
- la vendita dei beni della società per rimborsare i debiti e pagare i creditori (salvo se si verifica una situazione di insolvenza);
- la chiusura della procedura di liquidazione e la distribuzione del saldo e delle attività disponibili tra i soci.