In applicazione dell’articolo 1343-5 del codice civile francese, il giudice può, su richiesta del debitore, concedergli dei termini di grazia per il versamento delle somme dovute. Significa che può rinviare o scaglionare il pagamento delle somme dovute dal debitore nel limite massimo di due anni.
Il giudice decide quindi che la somma dovuta è esigibile ad una data posteriore a quella inizialmente prevista o che non sarà pagabile immediatamente, ma in diverse scadenze successive.
Nel caso in cui il giudice accordi diversi termini successivi, la loro somma non dovrà superare il limite di due anni.
La domanda per ottenere i termini di grazia si può formulare citando in giudizio il creditore davanti al presidente del tribunale (articolo L611-7 del codice di commercio). Se un processo è già in corso, la domanda può essere fatta depositando delle memorie davanti al tribunale, o a mezzo di citazione in giudizio.
Il giudice può subordinare la concessione dei termini di grazia all’esecuzione da parte del debitore di atti propri a facilitare o garantire il pagamento dei suoi debiti.
La concessione di termini di grazia sospende le penalità, la maggiorazione degli interessi di mora e le procedure di esecuzione intraprese.
Il giudice può tuttavia ordinare che le somme corrispondenti alle scadenze rinviate maturino interesse ad un tasso ridotto, almeno pari al tasso legale.
È vietato rinunciare in anticipo alla possibilità di chiedere al giudice la concessione di termini di grazia. Qualsiasi disposizione contrattuale contraria prevista in un contratto è considerata come non scritta.
A titolo di eccezione, il debitore di debiti alimentari non può richiedere al giudice dei termini di grazia, poiché si presume che il loro pagamento alla scadenza sia indispensabile al creditore.