Imprese in difficoltà in Francia

Procedure riservate di prevenzione delle difficoltà delle imprese

Aggiornato il 24/02/2026

Nel diritto francese esistono due procedure riservate di prevenzione delle difficoltà alle quali il debitore può ricorrere: il mandato ad hoc e la procedura di conciliazione.

Mandato ad hoc

Il mandato ad hoc è una procedura autonoma di prevenzione delle difficoltà delle imprese aperta a tutte le persone giuridiche di diritto privato e a tutti i lavoratori autonomi e liberi professionisti. (articolo L.611-3 del codice di commercio francese)

Il suo obiettivo è quello di risanare la situazione dell’azienda prima che diventi insolvente.

Di conseguenza, il debitore che incontra una difficoltà, ma non è in stato d’insolvenza, può richiedere la nomina di un mandatario ad hoc che lo aiuti a risolvere la difficoltà, ad esempio negoziando un accordo con i principali creditori al fine di ottenere lo scaglionamento dei debiti o trovando una soluzione al conflitto tra soci.

In pratica, questa procedura presenta diversi vantaggi:

  • la riservatezza, con la nomina del mandatario ad hoc da parte del presidente di un tribunale che non viene pubblicata in cancelleria, il che impedisce ai partner commerciali, ai dipendenti e a terzi di scoprire le difficoltà incontrate dall’azienda,
  • l’assenza di eccessivo formalismo per il richiedente, in quanto è il giudice a stabilire il mandato del mandatario e ad adattarlo alle particolarità di ogni azienda,
  • l’amministratore della società debitrice mantiene i suoi poteri di gestione ed è libero di gestire l’azienda, e può porre fine all’incarico del mandatario ad hoc in qualsiasi momento.

La procedura è riservata, non ha limiti di tempo e si conclude su richiesta del debitore.

Procedura di conciliazione

Un’altra procedura autonoma per prevenire le difficoltà delle imprese è la conciliazione, che consente al debitore che fa fronte ad una difficoltà giuridica, economica o finanziaria comprovata o prevedibile e non si trova in situazione d’insolvenza o vi si trova da poco tempo (meno di quaranta cinque giorni), di chiedere al tribunale la nomina di un conciliatore. (articolo L.611-4 del codice di commercio francese)

Nella sua richiesta al tribunale, il debitore deve esporre e dettagliare la sua situazione economica, sociale e finanziaria, i suoi bisogni di finanziamento ed eventualmente i mezzi per soddisfarli.

Il conciliatore è nominato per una durata di quattro mesi prorogabile di un mese.

Il conciliatore aiuta il debitore a raggiungere un accordo con i suoi principali creditori e partners per mettere fine alle difficoltà dell’impresa.

Può inoltre presentare una proposta relativa alla salvaguardia dell’impresa, alla prosecuzione dell’attività economica e al mantenimento dell’impiego o partecipare all’elaborazione di un piano di cessione totale o parziale dell’impresa. Per svolgere il suo incarico, può ottenere dal debitore qualsiasi informazione utile.

Deve rendere conto al presidente del tribunale dello stato di avanzamento del suo incarico e formulare osservazioni utili sulla diligenza del debitore.

Se nessun accordo di conciliazione è raggiunto, la procedura si conclude con un verbale di mancato accordo indirizzato al presidente del tribunale che constata il fallimento del tentativo di conciliazione. In tal caso si può eventualmente ricorrere a una procedura concorsuale.

Al contrario, se un accordo è raggiunto, il debitore può scegliere se far accertare dal presidente del tribunale la conclusione dell’accordo o sottoporlo al suo controllo per un’eventuale omologazione.

In entrambi i casi, il debitore non deve essere insolvente o, in caso contrario, l’accordo deve mettere fine allo stato d’insolvenza.

Il tribunale può, su richiesta del debitore, incaricare il conciliatore di controllare l’esecuzione dell’accordo.

La constatazione dell’accordo da parte del tribunale permette di preservare la riservatezza della procedura. Al contrario, la sentenza di omologazione è depositata in cancelleria e consultabile da chiunque.

L’omologazione è possibile se i termini dell’accordo sono tali da assicurare la continuità dell’attività dell’impresa e se l’accordo non pregiudica gli interessi dei creditori non firmatari.

Il tribunale decide pertanto se omologare l’accordo, dopo aver consultato i creditori parte all’accordo, i rappresentanti del personale, il conciliatore, il pubblico ministero e qualsiasi altra persona che ritenga utile.

Solo il pubblico ministero può fare appello alla sentenza di omologazione; i terzi interessati possono presentare opposizione.

La conciliazione offre i seguenti vantaggi ai debitori e ai creditori:

  • in caso di risoluzione per inadempimento dell’accordo all’esito della procedura di conciliazione, non è possibile far risalire la data d’inizio dello stato d’insolvenza a una data anteriore alla conclusione dell’accordo;
  • i creditori che hanno consentito un finanziamento per permettere il proseguimento dell’attività dell’impresa nell’ambito della conciliazione saranno considerati come dei creditori privilegiati nelle eventuali successive procedure concorsuali (privilegio del new money).