Imprese in difficoltà in Francia

Procedure concorsuali

Aggiornato il 24/02/2026

Il legislatore francese ha creato tre procedure concorsuali distinte:

  • la procedura di sauvegarde, quando il debitore non è ancora in stato d’insolvenza;
  • la procedura di redressement, quando il debitore è in stato d’insolvenza;
  • la procedura di liquidazione giudiziaria, quando il risanamento dell’impresa è manifestamente impossibile.

L’apertura di una procedura concorsuale nei confronti di un’impresa è soggetta a una determinata pubblicità: viene sistematicamente menzionata nel suo extrait Kbis (equivalente francese della visura camerale) e pubblicata nel BODACC (Bollettino ufficiale degli annunci civili e commerciali).

I creditori anteriori all’apertura di ognuna di queste procedure vedono i pagamenti dei loro crediti e il corso degli interessi sospesi.

Inoltre, devono dichiarare i loro crediti al passivo della società debitrice e non possono più agire o proseguire le loro azioni in giudizio contro essa.

Procedura di sauvegarde

Il debitore che si trova in una situazione di difficoltà che non è in grado di superare, pur non essendo insolvente, può richiedere al tribunale l’apertura di un periodo di osservazione di sei mesi, rinnovabile fino a diciotto mesi, durante il quale l’attività dell’impresa è mantenuta. (articolo L. 620-1 e seguenti del codice di commercio francese)

Il dirigente della società debitrice continua ad assicurarne l’amministrazione, ma il tribunale affida a un amministratore giudiziario la missione di sorvegliarele operazioni di gestione e/o di assistere il debitore per tutti o alcuni atti di gestione (esigenza di doppia firma).

L’autorizzazione del giudice commissario (in francese il juge commissaire) è necessaria per alcuni atti, ad esempio il pagamento dei crediti anteriori o la richiesta di prestiti per proseguire l’attività e gli atti di disposizione, ossia gli atti che comportano un mutamento della consistenza del patrimonio e pertanto eccedono l’ordinaria amministrazione.

La procedura di sauvegarde giudiziaria si conclude:

  • con l’adozione di un piano di salvaguardia di una durata massima di dieci anni. Il debitore è pertanto posto sotto la supervisione del commissario all’esecuzione del piano; o
  • con l’apertura di una procedura di redressement giudiziaria, se le condizioni sono soddisfatte. o di liquidazione giudiziaria.

Il debitore il cui passivo è essenzialmente di natura finanziaria può ricorrere alla procedura di sauvegarde finanziaria accelerata. (articolo L.628-1 e seguenti del codice di commercio francese)

Tale procedura, di un mese rinnovabile, ha effetto unicamente nei confronti degli enti creditizi.

Il debitore impegnato in una procedura di conciliazione che fallisce a elaborare un piano di risanamento in accordo con i suoi creditori può beneficiare della procedura di sauvegarde accelerata fino a un periodo di quattro mesi.

Procedura di redressement

Può essere attuata su richiesta del debitore, dei creditori o su iniziativa del tribunale a condizione che il debitore sia in stato d’insolvenza ma abbia delle prospettive di ripresa. (articolo L.631-1 e seguenti del codice di commercio francese)

Come per la procedura di sauvegarde, il tribunale ordina l’apertura di un periodo d’osservazione di sei mesi rinnovabile fino ad un massimo di diciotto mesi.

Un amministratore giudiziario è incaricato di assistere il debitore per tutti o parte degli atti di gestione (esigenza di doppia firma) o di assicurare solo tutti o parte degli atti di gestione (come rappresentante del debitore).

L’autorizzazione del giudice commissario è necessaria per alcuni atti.

Al termine del periodo di osservazione si prospettano le seguenti alternative:

  • l’attuazione di un piano di risanamento;
  • la cessazione parziale o totale dell’attività;
  • l’apertura di una liquidazione giudiziaria;
  • la chiusura della procedura se il debitore dispone di somme sufficienti per pagare i creditori e le spese.

Se il piano di risanamento è interamente eseguito, il tribunale ne constata la completa esecuzione; ciò determina la cancellazione di tutte le menzioni relative all’esistenza di un piano in corso di esecuzione nell’extrait Kbis.

Se il debitore non rispetta gli impegni presi, il tribunale pronuncia la risoluzione del piano ed eventualmente l’apertura di una procedura di liquidazione giudiziaria nei confronti della società.

Procedura di liquidazione giudiziaria

Può essere attuata se il debitore è in situazione d’insolvenza e il risanamento è manifestamente impossibile, su richiesta del debitore, dei creditori o su iniziativa del tribunale. (articolo L.640-1 e seguenti del codice di commercio francese)

Un liquidatore giudiziario viene nominato dal tribunale per procedere alle operazioni di liquidazione e alla verifica dei crediti dichiarati al passivo della società debitrice.

L’apertura della procedura determina la cessazione dell’attività ed è irrevocabile.

Il tribunale pronuncia la fine della procedura: 

  • se la prosecuzione delle operazioni di liquidazione è resa impossibile per via dell’insufficienza di attivi, o se le difficoltà per realizzare l’attivo residuale sono tali che tale prosecuzione ha poco interesse;
  • se il liquidatore dispone di somme sufficienti per pagare i creditori.

Esiste inoltre una procedura di liquidazione semplificata per le imprese con al massimo un dipendente, senza beni immobiliari e un fatturato annuo al netto d’IVA inferiore o uguale a trecentomila euro. (articolo L.644-1 del codice di commercio francese)