Insinuazione del credito al passivo di un’impresa in difficoltà
La dichiarazione di insinuazione al passivo (in francese déclaration de créances) è obbligatoria per i creditori che vogliono ottenere il pagamento delle somme dovute da un’impresa che è oggetto di una procedura concorsuale, ovvero di una procedura di sauvegarde, redressement o liquidazione giudiziaria.
Crediti anteriori all’apertura della procedura
Tutti i crediti anteriori alla decisione di apertura della procedura concorsuale (salvo quelli dei dipendenti) devono essere insinuati al passivo della procedura.
I crediti devono essere dichiarati al mandatario giudiziario (in caso di sauvegarde o di redressement) o al liquidatore (in caso di liquidazione giudiziaria) dell’impresa.
L’obbligo di dichiarazione riguarda anche i crediti litigiosi, condizionali, eventuali, non liquidati e futuri.
Nel caso in cui un credito non sia ancora stato iscritto in un titolo o il suo importo non sia ancora definitivamente stabilito, la dichiarazione deve contenere una stima del credito.
Il credito deve essere certificato come sincero dal creditore, tranne nel caso in cui risulti da un titolo esecutivo (ad esempio, una sentenza, un atto notarile).
Contenuto della dichiarazione
La dichiarazione d’insinuazione dei crediti deve menzionare:
- l’importo del credito al momento della decisione di apertura della procedura concorsuale con l’indicazione degli importi dovuti e le loro scadenze;
- il tipo di garanzia da cui il credito è eventualmente coperto;
- le modalità di calcolo degli interessi in corso;
- gli elementi giustificativi dell’esistenza e dell’importo del credito se quest’ultimo non risulta da un titolo esecutivo;
- l’indicazione del tribunale adito se il credito è oggetto di una controversia pendente.
I documenti giustificativi dei crediti (ad esempio, una copia delle fatture, degli ordini e/o dei buoni di consegna) devono essere allegati alla dichiarazione e elencati in un indice.
Procedura d’insinuazione dei crediti
La dichiarazione d’insinuazione dei crediti deve essere fatta entro due mesi dalla pubblicazione al BODACC (Bollettino ufficiale degli annunci civili e commerciali) della decisione di apertura della procedura concorsuale.
Questo termine è aumentato di due mesi per i creditori domiciliati al di fuori della Francia metropolitana.
Sanzione e relevé de forclusion
Un creditore che non procede alla dichiarazione entro tali termini non può più sollecitarne il pagamento.
Può tuttavia chiedere al tribunale di esservi riammesso se giustifica che il ritardo nella dichiarazione è dovuto ad un avvenimento che non gli è imputabile o che è imputabile al debitore.
Il creditore che non ha proceduto alla dichiarazione dovrà allora indirizzare una richiesta di relevé de forclusion al giudice entro un termine di sei mesi a partire dalla pubblicazione della decisione di apertura della procedura al BODACC.
La dichiarazione d’insinuazione del credito al passivo della procedura va poi effettuata, se è il caso, nel termine di un mese a partire dalla notifica della decisione di riammissione alla procedura.
Esito della dichiarazione
Il mandatario o liquidatore giudiziario redige, in accordo con il debitore, una lista dei crediti dichiarati con le proprie proposte di ammissione o rifiuto di ammissione al passivo della procedura.
Questa lista è trasmessa al giudice, cosiddetto juge commissaire, che si pronuncia sulle eventuali contestazioni dopo avere convocato e ascoltato le parti.
La lista dei crediti ammessi alla procedura viene infine depositata presso la cancelleria del tribunale ed è oggetto di pubblicità al BODACC.