Risoluzione amichevole delle controversie
Data la congestione dei tribunali e la durata dei procedimenti, è opportuno valutare e utilizzare gli strumenti alternativi alla risoluzione giudiziaria delle controversie.
In materia commerciale, i principali strumenti di risoluzione amichevole delle controversie tra imprese sono la mediazione e la convenzione di procedura partecipativa.
È inoltre possibile sottoscrivere un accordo transazionale al di fuori o alla fine di queste procedure.
La mediazione e la convenzione di procedura partecipativa presentano entrambe i seguenti vantaggi:
- sospendono i termini della prescrizione, (articolo 2238 del codice civile francese)
- in assenza di accordo, o sui punti per i quali un accordo non è stato raggiunto, le parti conservano il diritto di agire giudizialmente, citando la controparte in giudizio o riprendendo la procedura giudiziaria sospesa,
- l’accordo raggiunto è di solito formalizzato e, come per la transazione, può, su richiesta delle parti, essere omologato dal giudice per conferirgli forza esecutiva. (articolo 1543 del codice di procedura civile francese)
In assenza di omologazione, l’accordo ha comunque valore contrattuale fra le parti.
È necessario tentare previamente una conciliazione, mediazione o procedura partecipativa quando è prevista contrattualmente e per le cause sotto i 5.000 euro e alcune controversie di vicinato. In caso contrario, la domanda giudiziale è dichiarata inammissibile dal giudice.
Mediazione
La mediazione prevede la risoluzione delle controversie tra due o più parti con l’intervento di un terzo imparziale: il mediatore.
La mediazione può intervenire nel corso di un’istanza giudiziaria su proposta del giudice (articolo 1534 e seguenti del codice di procedura civile francese) o può essere iniziata direttamente dalle parti, prima di ricorre al giudice. (articolo 1536 del codice di procedura civile francese)
Inoltre, il giudice può, in ogni fase del procedimento, ordinare alle parti di incontrare, entro un termine da lui stabilito, un mediatore che le informi sull’oggetto e sullo svolgimento della mediazione (articolo 1533 del codice di procedura civile francese). La mediazione si fonda tuttavia sulla volontà delle parti, che possono rifiutare di partecipare o ritirarsi dalla misura in qualsiasi momento. Occorre nondimeno segnalare che la parte che, senza un motivo legittimo, non ottemperi all’ingiunzione del giudice può essere condannata al pagamento di una sanzione civile fino a un massimo di 10.000 euro.
Il mediatore ascolta le parti di solito prima separatamente e poi insieme al fine di instaurare un clima di fiducia e favorire l’espressione dei rispettivi interessi. Utilizza varie tecniche di persuasione, di comunicazione e di facilitazione senza esercitare alcun potere decisionale o coercitivo.
Nell’analizzare la situazione e le rispettive posizioni delle parti, il mediatore deve prendere in considerazione molteplici fattori, come il buon senso e l’equità, oltre le norme applicabili.
Le trattative svolte durante la mediazione sono riservate, a differenza di quelle svolte durante la procedura partecipativa.
Il mediatore va remunerato e deve rispettare determinati requisiti, tra i quali la competenza, l’indipendenza e il non avere subito condanne.
Esistono vari istituti privati che forniscono servizi di mediazione convenzionale con specifiche regole convenzionali di funzionamento, quali ad esempio il CMAP creato dalla Camera di Commercio e dell’Industria di Parigi, specializzato nella mediazione commerciale e societaria.
Inoltre, lo Stato francese ha istituito dei mediatori speciali e gratuiti che si possono contattare tramite la compilazione di un modello on line, ad esempio, il mediatore del credito o il mediatore delle imprese.
Nella mediazione giudiziaria, il mediatore è nominato dal giudice in accordo con le parti. Il giudice stabilisce il compenso del mediatore e decide come ripartire la spesa tra le parti. La mediazione giudiziaria ha una durata massima di cinque mesi rinnovabile una sola volta per una durata massima di tre mesi.
Dal 1° novembre 2023, i litiganti e i giudici hanno a disposizione una nuova opzione: il giudice può decidere, su richiesta di una delle parti o di propria iniziativa dopo avere sentito il parere delle parti, di convocarle a una udienza di conciliazione amichevole tenuta da un giudice che non siede in aula (articolo 1532 e seguenti del codice di procedura civile francese).
Convenzione di procedura partecipativa
La convenzione di procedura partecipativa è un meccanismo giuridico che permette alle parti di una controversia di collaborare all’interno di un quadro contrattuale per risolvere la lite. Essa può assumere due forme distinte: la convenzione di procedura partecipativa finalizzata alla risoluzione amichevole e quella finalizzata alla definizione dell’istruttoria.
La convenzione di procedura partecipativa finalizzata alla risoluzione amichevole, simile alla negoziazione assistita dell’ordinamento italiano, ha come obiettivo principale quello di permettere alle parti di giungere a un accordo transattivo sul merito della controversia. Essa rientra tra i modi alternativi di risoluzione delle controversie, accanto alla mediazione e alla conciliazione. (articolo 2062 e seguenti del codice civile francese e articolo 1538 e seguenti del codice di procedura civile)
La convenzione di procedura partecipativa ai fini della risoluzione amichevole può essere conclusa prima di adire il giudice e si fonda sull’impegno delle parti a operare in buona fede per risolvere la propria controversia. Le parti si impegnano a trovare una soluzione amichevole alla lite, spesso con l’ausilio dei propri avvocati o di un terzo, come un mediatore o un conciliatore. Se viene raggiunto un accordo, questo può essere omologato dal giudice, il che gli conferisce forza esecutiva.
Al contrario, la convenzione di procedura partecipativa finalizzata alla definizione dell’istruttoria mira a organizzare la procedura giudiziaria prima della sentenza, permettendo alle parti di contrattualizzare le modalità di istruzione della lite. (articolo 127 e seguenti del codice di procedura civile)
Essa interviene dopo che il giudice è stato adito e permette alle parti di farsi carico della definizione dell’istruttoria della loro controversia, in collaborazione con i propri avvocati e sotto il controllo del giudice. La convenzione di procedura partecipativa ai fini dell’istruttoria consente alle parti di concordare le modalità di istruzione della lite, quali la fissazione delle questioni di diritto controverse, i termini per la produzione documentale o il ricorso a consulenti tecnici. La parte più diligente informa il giudice della conclusione della convenzione e quest’ultimo fissa la data di chiusura dell’istruttoria e, se del caso, quella dell’udienza di discussione.
In entrambi i casi, le parti della controversia, necessariamente assistite da un avvocato, si impegnano per contratto scritto ad operare congiuntamente e in buona fede allo scambio delle memorie e degli elementi di prova che ognuna di esse intende far valere (simile alla cosiddetta mise en état), affinché la pratica sia pronta a essere giudicata da un tribunale e/o risolta in modo amichevole.
La convenzione di procedura partecipativa deve avere una durata determinata e menzionare diversi elementi: le parti, l’oggetto, le informazioni necessarie alla risoluzione della controversia, nonché i termini e le condizioni dei vari scambi che devono avvenire tra le parti.
Si raccomanda di prevedere nella convenzione la ripartizione delle spese tra le parti.
L’inadempimento della convenzione da parte di una delle parti autorizza l’altra ad adire il giudice affinché si pronunci sulla controversia. In caso di urgenza, è possibile chiedere al giudice l’adozione di misure cautelari.
In assenza di accordo o sui punti per i quali un accordo non è stato raggiunto, le parti conservano il diritto ad agire giudizialmente. In questo caso, le parti possono usufruire degli scambi di informazioni intervenuti, non coperti dal vincolo della riservatezza (salvo diverso accordo).
L’ordine degli avvocati di Parigi ha creato una piattaforma dedicata alla procedura partecipativa per facilitare il lavoro degli avvocati e promuovere tale strumento di risoluzione delle controversie.
Transazione
La transazione, ai sensi dell’articolo 2044 e seguenti del codice civile francese, è un contratto con il quale le parti, mediante concessioni reciproche, pongono fine a una controversia sorta o ne prevengono l’insorgere.
L’assenza di concessioni reciproche comporta la nullità della transazione.
La transazione deve, in linea di principio, essere constatata per iscritto ai fini della prova.
Essa ha tra le parti l’autorità di cosa giudicata, limitatamente all’oggetto del contendere, e i punti così regolati non possono essere nuovamente contestati, se non facendo valere la nullità o l’inadempimento dell’accordo transattivo.
Per conferire forza esecutiva alla transazione, le parti possono chiederne l’omologazione al giudice competente oppure, se l’atto è controscritto dagli avvocati, ottenere l’apposizione della formula esecutiva da parte del cancelliere.