Al fine di valutare e procedere al recupero di crediti commerciali in Francia, il cliente deve radunare i documenti che dimostrano l’esistenza e l’importo dei crediti, in particolare:
- gli ordini, conferme d’ordini, documenti di trasporto, lettere di vetture e fatture,
- le condizioni generali di vendita (e condizioni generali di acquisto se applicabili),
- tutti i contratti intercorsi tra le parti,
- gli eventuali solleciti di pagamento e le eventuali risposte,
- gli scambi (e-mail e lettere) che dimostrano il carattere incontestabile dei crediti (se è il caso),
- il nome dell’interlocutore presso il debitore e/o del suo rappresentante legale.
Occorre inoltre verificare i dati del debitore e accertare che non sia soggetto ad alcuna procedura concorsuale prima di inviare una diffida di pagamento.
Se, nonostante la diffida, il debitore non estingue il suo debito, il diritto francese offre essenzialmente tre procedure di recupero possibili: l’ingiunzione di pagamento, la procedura sommaria (in francese il référé provision) e la citazione in giudizio di merito.
1. Ingiunzione di pagamento europeo
Esistono due tipi di procedure di ingiunzione di pagamento: quella francese prevista dal codice di procedura civile francese (articoli 1405 a 1422) e quella europea prevista dal regolamento CE n. 1896/2006 del 12 dicembre 2006 (Regolamento).
Per il recupero di crediti di natura contrattuale, sia civili che commerciali, nei confronti di debitori domiciliati in Francia, in ambito di controversie transfrontaliere, si privilegia la procedura di ingiunzione di pagamento europea, leggermente meno formale rispetto a quella francese.
Il credito deve essere certo, liquido ed esigibile.
La richiesta di ingiunzione di pagamento europeo viene presentata tramite la compilazione dell’apposito modulo A, da indirizzare al presidente del tribunale giudiziario o del Tribunale di Commercio (o del Tribunale delle Attività Economiche), a seconda della natura del credito da recuperare. Il tribunale territorialmente competente è, di norma, quello del luogo in cui il debitore ha la propria sede (Regolamento UE n. 1215/2012).
In teoria, non è necessario allegare documenti giustificativi alla domanda. Tuttavia, i tribunali francesi tendono a richiederli prima di emettere l’ingiunzione di pagamento europea.
La procedura è non contraddittoria: la domanda non viene notificata preventivamente al debitore, e il giudice si pronuncia senza averlo ascoltato.
Talvolta, i giudici francesi possono mostrarsi riluttanti a emettere un’ingiunzione di pagamento per importi elevati senza convocare il debitore in una procedura contraddittoria.
Se la domanda viene respinta dal tribunale, il creditore ne viene informato, senza possibilità di ricorso. Tuttavia, può presentare una nuova domanda o ricorrere a un’altra procedura nazionale o europea.
L’ordinanza che dispone l’ingiunzione di pagamento è di norma emessa entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, utilizzando il modulo E previsto dal Regolamento.
L’ordinanza deve essere notificata al debitore, a cura del creditore, tramite ufficiale giudiziario.
Il debitore dispone quindi di trenta giorni per opporsi all’ordinanza, mediante apposita dichiarazione presso la cancelleria del tribunale (modulo F del Regolamento), dando così inizio alla fase contraddittoria. In caso di opposizione, il procedimento prosegue dinanzi al giudice del merito.
In assenza di opposizione da parte del debitore, il tribunale emette automaticamente una sentenza esecutiva (modulo G del Regolamento), che è riconosciuta ed eseguibile in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea (esclusa la Danimarca), senza necessità di exequatur o di ulteriori controlli.
In mancanza di esecuzione spontanea da parte del debitore, il creditore dovrà notificargli, tramite ufficiale giudiziario, l’ordinanza esecutiva e, se necessario, procedere con l’esecuzione forzata.
2. Référé provision
Il presidente del tribunale adito è il giudice della cosiddetta “evidenza”. (articoli 835 comma 2 e 873 comma 2 del codice di procedura civile)
Emette un’ordinanza che condanna il debitore a pagare le somme che non sono seriamente contestabili. Il credito deve pertanto essere certo ed esigibile, e il suo importo deve essere almeno determinabile.
Se la controparte riesce a dimostrare che tutto il credito è seriamente contestabile, il presidente del tribunale si dichiara incompetente. È allora necessario ricorrere al giudice di merito per l’intero credito.
Nel caso contrario, l’ordinanza resa dal presidente del tribunale è immediatamente esecutiva a titolo provvisorio, motivo per il quale il creditore può chiederne l’esecuzione immediata, nonostante un eventuale ricorso in appello del debitore.
In un secondo tempo, il creditore può adire il giudice di merito per pronunciarsi sulla parte contestata del credito.
Il vantaggio di questa procedura è la rapidità: il giudice può pronunciare un’ordinanza entro sei e nove mesi circa.
3. Citazione in giudizio di merito
Se è probabile che il credito sia contestato, è preferibile non utilizzare le procedure brevi ma la procedura di merito. (articoli 55, 56, 854 a 858 del codice di procedura civile francese)
Le tempistiche dovute alle disposizioni del codice di procedura civile francese e alla congestione dei tribunali implicano una procedura più lunga, due anni circa in primo grado.