Contenzioso e procedura in Francia

Decreto ingiuntivo

Aggiornato il 24/02/2026
Decreto ingiuntivo franceseDecreto ingiuntivo europeo in Francia
Ambito di applicazioneCredito contrattuale, civile o commerciale, certo, liquido ed esigibile.Idem + credito transfrontaliero tra Stati membri dell’UE (esclusa la Danimarca).
Tribunale competenteTribunale giudiziario o commerciale (o tribunale delle attività economiche), a seconda della natura del debito e dello status delle parti.Idem + Giurisdizione del domicilio del debitore, ai sensi del Regolamento (UE) 1215/2012.
Modulo di richiestaCerfa n. 12946 (Tribunale commerciale) o 12948 (Tribunale giudiziario), insieme alla prova del credito.Modulo A del Regolamento (CE) n. 1896/2006. Prova del credito richiesta dal giudice francese.
ProceduraProcedura scritta, senza udienza. La rappresentanza di un avvocato non è obbligatoria per il deposito della richiesta.Idem decreto ingiuntivo francese.
NotificaNotifica obbligatoria al debitore tramite ufficiale giudiziario entro 6 mesi dall’emissione del Decreto ingiuntivo.Notifica obbligatoria per far decorrere il periodo di opposizione ma il Regolamento (CE) n. 1896/2006 non prevede nessun termine entro il quale la notifica deve avvenire.
Periodo di opposizione1 mese dalla notifica tramite ufficiale giudiziario.Entro 30 giorni dalla notifica tramite ufficiale giudiziario.
Luogo di opposizioneDavanti allo stesso tribunale che ha emesso l’ordinanza.Idem.
Forma di opposizioneDichiarazione alla cancelleria del tribunale.Idem con Modulo F del Regolamento (CE) n. 1896/2006.
Effetto dell’opposizioneAvvio di un contenzioso di merito in contraddittorio. Rappresentanza legale obbligatoria presso il tribunale di primo grado se la richiesta supera i 10.000 euro.Idem.
Ottenere un titolo esecutivoSe non c’è opposizione, il creditore deve richiedere alla cancelleria del tribunale un titolo esecutivo (l’ingiunzione di pagamento diventa quindi esecutiva).Se non c’è opposizione, il tribunale emette automaticamente il modulo G del Regolamento (CE) n. 1896/2006.
Effetti del titolo esecutivoConsente di adottare tutte le misure esecutive in Francia, a condizione che il titolo esecutivo sia stato prima notificato al debitore. Per l’esecuzione in altri Stati membri, è necessario richiedere un certificato specifico alla cancelleria (modulo art. 53 del Regolamento UE n. 1215/2012).Esecutivo immediatamente dopo l’emissione e la notifica del modulo G al debitore, in tutti gli Stati membri dell’UE (eccetto la Danimarca) come se fosse una sentenza locale.