L’articolo 1799-1 del Codice civile francese prevede l’obbligo per il committente privato di fornire una garanzia di pagamento all’appaltatore per i lavori di costruzione.
Tale obbligo costituisce uno strumento importante per tutelare l’appaltatore, ma troppo spesso non viene utilizzato, perché l’appaltatore non è a conoscenza di questa garanzia o preferisce evitare un disaccordo sin dall’inizio del contratto con il committente.
Tipologia di lavori
La garanzia di pagamento deve essere fornita da tutti i committenti privati quando l’importo dei lavori supera i 12 000 euro al netto di IVA.
La garanzia non è obbligatoria negli appalti aggiudicati da enti pubblici (ad esempio, Stato, comuni, dipartimenti, regioni) o negli appalti aggiudicati a società private o semi-pubbliche per alloggi ad uso locativo sovvenzionati dallo Stato.
Contenuto della garanzia di pagamento
I termini e le condizioni per il rilascio della garanzia variano in base al ricorso o meno a finanziamenti specifici per realizzare l’opera.
Se il committente ha sottoscritto un prestito per finanziare l’opera, deve istruire la banca a versare direttamente all’appaltatore l’importo del finanziamento, in conformità con le rate previste per il pagamento del prezzo dell’opera.
Se il committente non utilizza un finanziamento specifico, o lo utilizza solo in parte, deve fornire all’appaltatore una fideiussione bancaria solidale.
Se i lavori sono finanziati ed eseguiti con fondi propri, a titolo personale, cioè al di fuori di un’attività professionale, la garanzia di pagamento non è dovuta.
Casi in cui il committente non paga o si oppone al pagamento
Se il committente non paga, conviene attuare la garanzia rispettando le stipulazioni dell’atto di fideiussione, ad esempio inviando una diffida di pagamento tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al committente e al garante, insieme agli eventuali giustificativi, entro un determinato termine.
Il fideiussore può opporre all’appaltatore tutte le eccezioni inerenti al debito. Pertanto, se il committente rifiuta di pagare tutto o parte del prezzo per non conformità dei lavori, il fideiussore può sospendere i pagamenti. La fideiussione è una garanzia accessoria e non a prima richiesta, il che significa che il pagamento non può essere richiesto senza avvisare il committente.
Se il committente si oppone al pagamento, l’appaltatore deve dimostrare al tribunale che il suo credito è certo, liquido ed esigibile nei confronti del committente.
Margine di manovra dell’appaltatore in assenza di una garanzia
Se la garanzia di pagamento non viene fornita, l’appaltatore può sospendere l’esecuzione dei lavori dopo 15 giorni dalla diffida a fornire la garanzia rimasta senza riscontro. La sospensione dei lavori non autorizza il committente a risolvere il contratto o a imporre penali per il ritardo.
L’appaltatore può inoltre chiedere al giudice des référés, tramite un procedimento sommario, di ordinare al committente di fornire la garanzia a pena di indennità di mora.
Tempistica per la fornitura della garanzia
La giurisprudenza stabilisce che la garanzia può essere richiesta sin dalla conclusione del contratto d’appalto, prima di iniziare i lavori.
L’appaltatore può quindi rifiutare di iniziare i lavori in assenza di garanzia di pagamento.
La garanzia può essere richiesta dopo l’esecuzione dei lavori o dopo la risoluzione del contratto, purché i lavori non siano stati interamente pagati.
Tutela del committente
Il testo che prescrive l’obbligo di fornire la garanzia è di ordine pubblico.
Pertanto, qualsiasi deroga contrattuale è nulla.
Il committente può chiedere all’appaltatore di fornire una garanzia di completamento dei lavori, ma l’appaltatore non è legalmente obbligato a soddisfare questa richiesta.
Si tratta infatti di una questione lasciata alla libera negoziazione delle parti.