Appalti e costruzioni in Francia

Accettazione dell’opera e garanzie del costruttore in Francia

Aggiornato il 19/06/2025

L’accettazione dell’opera (in francese réception) è il momento in cui il costruttore, dopo aver completato il suo lavoro, consegna l’opera realizzata al committente, che ne prende possesso. Dalla consegna dell’opera decorrono vari obblighi a capo del committente e del costruttore che analizziamo di seguito.

Definizione dell’accettazione dell’opera

L’accettazione dell’opera è definita – ai sensi dell’articolo 1792-6, 1° del codice civile francese – come l’atto con il quale il committente dichiara di accettare l’opera con o senza riserve. 

Interviene su richiesta della parte più diligente, sia in via amichevole, sia giudizialmente. 

L’accettazione dell’opera resta un atto unilaterale, in quanto spetta solo al committente decidere se accettare o meno l’opera, ma viene pronunciata in contraddittorio, ossia in presenza del costruttore che deve essere adeguatamente convocato (di solito tramite raccomandata con ricevuta di ritorno).

L’accettazione dell’opera può essere:

  • espressa, e in questo caso viene formalizzata con la firma di un verbale di accettazione, datato e accompagnato, se del caso, dall’elenco delle riserve da eliminare;
  • tacita, quando si deduce da una serie di elementi, come il pagamento del prezzo, la presa di possesso, l’assenza di riserve, ecc.;
  • giudiziale, se viene pronunciata dal tribunale adito su richiesta di una delle parti, sulla base degli elementi da essa forniti.

Effetti dell’accettazione per il costruttore

L’accettazione dell’opera interviene su richiesta della parte più diligente, spesso il costruttore, il quale ha interesse a richiederla per i seguenti motivi:

  • porre fine al periodo di esecuzione dei lavori;
  • trasferire al committente la custodia dell’opera e i rischi ad essa connessi;
  • rendere esigibile il pagamento del saldo dei lavori;
  • fare decorrere il termine per la restituzione della ritenuta del 5%, o per lo svincolo della cauzione che la sostituisce;
  • fare decorrere il termine delle garanzie legali e delle rispettive assicurazioni.

Decorrenza delle garanzie legali

L’accettazione dell’opera indica il momento di decorrenza delle garanzie legali a cui i costruttori sono tenuti nei confronti del committente, in particolare:

  • la garanzia di perfetto completamento (in francese parfait achèvement), di una durata di un anno (articolo 1792-6, 2° del codice civile francese);
  • la garanzia di buon funzionamento (in francese bon fonctionnement), di una durata biennale, ma che può essere prorogata con accordo delle parti (articolo 1792-3 del codice civile francese);
  • la garanzia decennale (articolo 1792-4-1 del codice civile francese).

La garanzia di perfetto completamento ha come obiettivo la ripresa (i) delle riserve menzionate nel verbale di accettazione dell’opera e (ii) di tutti i vizi denunciati dal committente durante l’anno successivo all’accettazione dell’opera, indipendentemente dalla loro natura e gravità. Questa garanzia rientra nella responsabilità contrattuale del costruttore che deve, in qualche modo, garantire una sorta di servizio post-vendita della sua opera. È dovuta solo dal costruttore e non dall’architetto o dagli studi di progettazione.

La garanzia di buon funzionamento copre le attrezzature dissociabili dall’opera che possono essere rimosse, smontate o sostituite senza danneggiare o rimuovere materiale dall’opera, come ad esempio, gli impianti di riscaldamento o di ventilazione, le porte e le finestre dell’edificio. 

Ultima ma non meno importante, la garanzia decennale del costruttore riguarda essenzialmente la riparazione (i) dei danni che compromettono la solidità dell’opera, (ii) di quelli che compromettono uno degli elementi costitutivi o una delle attrezzature (éléments d’équipement) dell’opera e che la rendono inidonea alla finalità per la quale è stata costruita e (iii) di quelli che compromettono la solidità delle attrezzature che sono unite in maniera indissociabile con le opere di viabilità, di fondazione, di struttura e copertura dell’opera.

In mancanza di accettazione dell’opera, tali garanzie non possono essere rivendicate.

Obbligo di assicurazione della garanzia decennale

Solo la garanzia decennale deve essere oggetto di una polizza assicurativa conforme alle disposizioni del codice delle assicurazioni francese. 

Nella pratica, tuttavia, le polizze assicurative decennali includono molto spesso una sezione garanzia biennale, in modo che il costruttore rimanga debitore, a titolo personale, soltanto della garanzia di perfetto completamento.

Concorso di responsabilità

Una volta accettata l’opera e in base alle garanzie di perfetto completamento, buon funzionamento e decennale, la responsabilità del costruttore può sorgere senza dover dimostrare l’esistenza di una colpa:

  • segnalando qualsiasi vizio al costruttore al momento dell’accettazione dell’opera, o durante l’anno successivo, nell’ambito della garanzia di perfetto completamento;
  • invocando l’esistenza di un vizio di natura biennale o decennale; si tratta allora per il committente di mettere in evidenza il carattere biennale o decennale del vizio, in base ai criteri sopramenzionati, senza dover stabilire la colpa del costruttore.

D’altra parte, la responsabilità contrattuale del costruttore, basata sui termini del contratto, e la cui messa in discussione richiede la prova di una colpa, sussiste per un periodo di dieci anni dall’accettazione dell’opera per tutti i vizi che non rientrano in una delle categorie sopra menzionate.

Questi vizi chiamati “intermediari” possono per esempio essere relativi a difetti che interessano le piastrelle o il rivestimento di facciata di un edificio che sono comparsi più di un anno dopo l’accettazione del lavoro.