| Ambito di applicazione | Credito contrattuale, civile o commerciale, certo, liquido ed esigibile. | Idem + credito transfrontaliero tra Stati membri dell’UE (esclusa la Danimarca). |
| Tribunale competente | Tribunale giudiziario o commerciale (o tribunale delle attività economiche), a seconda della natura del debito e dello status delle parti. | Idem + Giurisdizione del domicilio del debitore, ai sensi del Regolamento (UE) 1215/2012. |
| Modulo di richiesta | Cerfa n. 12946 (Tribunale commerciale) o 12948 (Tribunale giudiziario), insieme alla prova del credito. | Modulo A del Regolamento (CE) n. 1896/2006. Prova del credito richiesta dal giudice francese. |
| Procedura | Procedura scritta, senza udienza. La rappresentanza di un avvocato non è obbligatoria per il deposito della richiesta. | Idem decreto ingiuntivo francese. |
| Notifica | Notifica obbligatoria al debitore tramite ufficiale giudiziario entro 6 mesi dall’emissione del Decreto ingiuntivo. | Notifica obbligatoria per far decorrere il periodo di opposizione ma il Regolamento (CE) n. 1896/2006 non prevede nessun termine entro il quale la notifica deve avvenire. |
| Periodo di opposizione | 1 mese dalla notifica tramite ufficiale giudiziario. | Entro 30 giorni dalla notifica tramite ufficiale giudiziario. |
| Luogo di opposizione | Davanti allo stesso tribunale che ha emesso l’ordinanza. | Idem. |
| Forma di opposizione | Dichiarazione alla cancelleria del tribunale. | Idem con Modulo F del Regolamento (CE) n. 1896/2006. |
| Effetto dell’opposizione | Avvio di un contenzioso di merito in contraddittorio. Rappresentanza legale obbligatoria presso il tribunale di primo grado se la richiesta supera i 10.000 euro. | Idem. |
| Ottenere un titolo esecutivo | Se non c’è opposizione, il creditore deve richiedere alla cancelleria del tribunale un titolo esecutivo (l’ingiunzione di pagamento diventa quindi esecutiva). | Se non c’è opposizione, il tribunale emette automaticamente il modulo G del Regolamento (CE) n. 1896/2006. |
| Effetti del titolo esecutivo | Consente di adottare tutte le misure esecutive in Francia, a condizione che il titolo esecutivo sia stato prima notificato al debitore. Per l’esecuzione in altri Stati membri, è necessario richiedere un certificato specifico alla cancelleria (modulo art. 53 del Regolamento UE n. 1215/2012). | Esecutivo immediatamente dopo l’emissione e la notifica del modulo G al debitore, in tutti gli Stati membri dell’UE (eccetto la Danimarca) come se fosse una sentenza locale. |