Contributo per la giustizia economica – Nelle procedure dinanzi ai Tribunaux des Activités Économiques
Dal 1° gennaio 2025, in via sperimentale e per un periodo di 4 anni, dodici tribunali commerciali (Parigi, Marsiglia, Lione, Nanterre, Versailles, Limoges, Avignone, Auxerre, Saint-Brieuc, Le Havre, Nancy e Le Mans), ribattezzati per l’occasione “Tribunaux des Activités Economiques” (TAE), hanno introdotto un contributo per la giustizia economica (Contribution pour la Justice Economique) a carico del ricorrente in determinati casi.
Oltre a contribuire al finanziamento del sistema giudiziario pubblico, gli obiettivi dichiarati della riforma sono la lotta ai ricorsi abusivi e dilatori, la responsabilizzazione delle parti e la promozione di una risoluzione amichevole delle controversie. Il contributo versato viene rimborsato dalla cancelleria in caso di risoluzione amichevole del litigio che ponga fine alla controversia (ritiro o transazione).
Sono tenuti al pagamento del contributo le persone fisiche o giuridiche di diritto privato che impiegano almeno 250 dipendenti e che presentano una domanda iniziale davanti al tribunale per un valore superiore a 50.000 euro (escluse le domande per le spese procedurali).
Se la domanda iniziale è presentata da più ricorrenti, il contributo è dovuto da ciascuno di essi e il valore totale delle domande è valutato separatamente per ciascuno.
L’importo del contributo corrisponde a una percentuale del valore delle richieste iniziali indicate nell’atto di citazione, che varia dall’1 al 5% a seconda dello status del ricorrente (persona giuridica o fisica) e tiene conto della sua capacità finanziaria, con un tetto massimo di 100.000 euro. Il contributo deve essere versato al momento dell’avvio del procedimento, presso la cancelleria del tribunale o per via telematica tramite la piattaforma dedicata.
| Persone giuridiche | |
| Fatturato medio annuo e utile annuo negli ultimi 3 anni | Importo del contributo |
| Fatturato superiore a 50 milioni di euro e inferiore o uguale a 1.500 milioni di euro; Utile superiore a 3 milioni di euro. | 3% delle richieste (massimo di 50.000 euro) |
| Fatturato superiore a 1.500 milioni di euro; Utile superiore a 0 euro. | 5% delle richieste (massimo di 100.000 euro) |
Persone fisiche | |
| Reddito fiscale di riferimento | Importo del contributo |
| Superiore a 250.000 euro e inferiore o uguale a 500.000 euro | 1% delle richieste (massimo di 17.000 euro) |
| Superiore a 500.000 euro e inferiore o uguale a 1 milione di euro | 2% delle richieste (massimo di 33.000 euro) |
| Superiore a 1 milione di euro | 3% delle richieste (massimo di 50.000 euro) |
Se non vengono raggiunte le soglie minime (almeno 250 dipendenti e il valore della domanda iniziale superiore a 50.000 euro), non è dovuto alcun contributo.
Esistono alcuni casi di esenzione, in particolare:
- le persone fisiche o giuridiche di diritto privato che impiegano meno di 250 dipendenti;
- per l’apertura di una procedura di prevenzione delle difficoltà o concorsuale;
- se il ricorrente è lo Stato, gli enti locali e i loro raggruppamenti;
- quando le richieste riguardano l’omologazione di un accordo risultante da una procedura di risoluzione amichevole delle controversie o da una transazione.
Il mancato pagamento del contributo dovuto da parte del ricorrente comporta l’inammissibilità della domanda, che può essere sollevata d’ufficio dal tribunale (tuttavia, è possibile richiedere la ritrattazione della decisione del tribunale entro 15 giorni dalla notifica dell’inammissibilità, previo pagamento del contributo).