Riduzione del prezzo per esecuzione imperfetta
L’articolo 1223 del codice civile prevede che “In caso di esecuzione imperfetta della prestazione, il creditore può, dopo aver inviato una diffida e se non ha ancora pagato tutto o parte della prestazione, comunicare al debitore, nel più breve tempo possibile, la sua decisione di ridurre proporzionalmente il prezzo. L’accettazione da parte del debitore della decisione di riduzione del prezzo da parte del creditore deve essere redatta per iscritto.”
Questo articolo permette quindi al creditore di un’obbligazione imperfettamente eseguita di ottenere una riduzione proporzionale del prezzo.
Se il prezzo non è stato pagato, il creditore può procedere unilateralmente o con l’accordo di controparte alla riduzione del prezzo. Altrimenti può chiedere al giudice di fissare la riduzione del prezzo.
Questa nuova possibilità è applicabile a tutti i contratti e a qualsiasi tipo di esecuzione imperfetta senza dovere dimostrare che l’imperfezione sia imputabile al debitore dell’obbligazione, ma non si applica quando esiste già un simile meccanismo specifico, ad esempio, nel caso di riduzione del prezzo per vizi occulti (articolo 1644 del codice civile francese).
È inoltre necessario controllare che le parti non abbiano contrattualmente previsto di rinunciare all’applicazione dell’articolo 1223 del codice civile francese o non abbiano previsto loro stessi dei meccanismi derogatori di riduzione del prezzo.
Il regime giuridico della riduzione del prezzo per esecuzione imperfetta si distingue da quello della responsabilità civile, poiché non è necessario dimostrare l’esistenza di un danno per ottenere la riduzione di prezzo.
In funzione delle circostanze, è possibile cumulare la riduzione del prezzo ai sensi dell’articolo 1223 del codice civile francese e il risarcimento del danno ai sensi degli articoli 1231 e seguenti del stesso codice.
Riduzione unilaterale del prezzo
La riduzione unilaterale del prezzo è prevista se il prezzo non è stato pagato in tutto o in parte.
Secondo alcuni autori, se un acconto sul prezzo o se dei pagamenti fossero stati effettuati durante l’avanzamento dei lavori, non sarebbe possibile ricorrere alla riduzione unilaterale del prezzo ma unicamente alla sua riduzione giudiziaria. Altri autori criticano questo parere e sottolineano che limiterebbe molto il campo di applicazione e l’interesse del meccanismo.
Per praticare la riduzione unilaterale di prezzo, il creditore dell’obbligazione imperfettamente eseguita deve prima diffidare il debitore ad adempiere. Si consiglia di avvertirlo nella diffida dell’intenzione di ridurre il prezzo specificando la percentuale o l’importo della riduzione nel caso in cui l’esecuzione imperfetta perdurasse.
Se l’esecuzione imperfetta perdura, il creditore deve notificare al più presto al debitore dell’obbligazione imperfettamente eseguita la sua decisione di ridurre il prezzo e la percentuale o l’importo di riduzione in considerazione dei miglioramenti o meno apportati all’esecuzione della prestazione. Si consiglia, se possibile, di indicare i metodi di calcolo utilizzati e di giustificare l’importo della riduzione.
Se il debitore accetta la riduzione di prezzo, la modifica del prezzo sarà considerata concordata e non sarà revocabile unilateralmente. A meno di sottoscrivere un accordo transazionale, tale accettazione non vale rinuncia ad agire in giudizio.
Se il debitore della prestazione non accetta la riduzione di prezzo, il creditore potrà ugualmente praticarla correndo però il rischio che il debitore della prestazione lo citi in giudizio per riduzione abusiva del prezzo entro il termine di prescrizione di cinque anni.
Riduzione giudiziaria del prezzo
Nel caso in cui tutto o parte del prezzo fosse già stato pagato e di mancato accordo con la controparte, è possibile chiedere la riduzione del prezzo in giudizio. Il giudice dovrà verificare prima l’esecuzione imperfetta, valutarla e decidere se e in quale misura ridurre il prezzo.