Principi generali del diritto francese o dell’UE

Teoria delle circostanze imprevedibili

Aggiornato il 20/03/2026

La teoria delle circostanze imprevedibili permette di rinegoziare i termini del contratto in determinate e ristrette circostanze.

È stata introdotta all’articolo 1195 del codice civile per i contratti conclusi a partire dal 1° ottobre 2016.

Per poterla invocare, si devono verificare tre condizioni cumulative:

  • un cambiamento di circostanze imprevedibile al momento della conclusione del contratto;
  • un cambiamento che ha reso l’esecuzione eccessivamente onerosa per una delle parti;
  • la parte per cui l’esecuzione è diventata eccessivamente onerosa non aveva accettato di assumere un tale rischio.

A differenza della forza maggiore, è sufficiente che l’esecuzione del contratto diventi eccessivamente onerosa e che la parte che subisce, ad esempio, un aumento dei costi non abbia accettato tale rischio al momento della firma, per esempio tramite una clausola di indicizzazione del prezzo.

Se l’imprevedibilità è accertata, essa impedisce che una parte rimanga vincolata a un contratto che non desidera più. Il contratto può quindi essere modificato dalle parti o dal giudice, oppure può essere risolto.

Se le condizioni sono soddisfatte, la teoria delle circostanze imprevedibili può essere validamente invocata, rispettando le tre seguenti fasi:

Fase 1: La parte per cui l’esecuzione è divenuta eccessivamente onerosa può richiedere una rinegoziazione del contratto alla controparte, continuando tuttavia ad adempiere ai propri obblighi.

Fase 2: Al termine della rinegoziazione, le parti possono scegliere, di comune accordo, di modificare il contratto o di terminarlo. Se le parti non riescono ad accordarsi per rinegoziare il contratto, possono richiedere di comune accordo al giudice di procedere al suo adattamento.

Fase 3: Se le parti non riescono ad accordarsi per richiedere al giudice l’adattamento del contratto in un tempo ragionevole, una di loro può richiedere al giudice la revisione o la cessazione del contratto.

Nell’ambito della “revisione” il giudice dovrebbe controllare e modificare esclusivamente gli aspetti economici del contratto mentre nell’ambito dell’“adattamento” dovrebbe poter procedere a delle modifiche generali delle disposizioni contrattuali.

L’articolo 1195 del codice civile francese non è di ordine pubblico, per cui le parti prevedono spesso contrattualmente la rinuncia al diritto di invocare la teoria delle circostanze imprevedibili.

Nei contratti internazionali si trovano spesso delle cosiddette clausole di “hardship” o “material adverse effect” che stabiliscono precisamente le condizioni secondo le quali le parti possono avvalersi della teoria delle circostanze imprevedibili e le conseguenze che ne derivano.