Le clausole di un patto parasociale possono riguardare una serie di aspetti, tra cui l’equilibrio tra i soci e l’organizzazione dei poteri all’interno della società.
Tra le clausole volte a raggiungere un equilibrio tra i soci, si può distinguere tra quelle che cercano di fissare questo equilibrio, quelle che cercano di mantenerlo e quelle che si occupano della sua evoluzione (ad esempio, in caso di uscita di un socio dalla società).
Di seguito si riporta una presentazione non esaustiva delle principali clausole di un patto parasociale, alcune delle quali possono essere incluse nello statuto della società.
Durata
In una recente sentenza, la Corte di Cassazione francese ha precisato le condizioni di validità dei patti parasociali di novantanove anni, distinguendoli dagli impegni perpetui, che sono vietati di per sé.
La durata di un patto parasociale può pertanto:
- corrispondere alla vita della società (ossia novantanove anni) ;
- essere prorogata;
- valere per tutto il tempo in cui i firmatari o le parti rimangono soci, fino al massimo della vita della società e “in modo che le parti possano risolverlo unilateralmente“.
Clausola di gradimento
Questa clausola prevede che i soci che desiderano vendere le proprie quote debbano ottenere l’autorizzazione degli altri soci prima della vendita.
La clausola può stabilire che:
- è necessaria l’autorizzazione individuale di ciascun socio o l’autorizzazione dei soci in un’assemblea generale;
- le conseguenze di un rifiuto di gradimento, tenendo presente che, in linea di principio, un socio non può essere obbligato a rimanere nel capitale di una società (a meno che non vi sia una clausola di inalienabilità per un certo periodo);
- le quote devono essere acquistate dalla società, da un socio o da una terza parte;
- il prezzo delle quote (lo stesso di un potenziale acquirente non approvato o un prezzo stabilito in base a una formula predeterminata o al parere di un esperto).
Clausola di prelazione
Il socio che intende cedere le proprie quote deve obbligatoriamente informare gli altri soci, o alcuni soci, in modo che possano, se lo desiderano, acquistarle in via prioritaria.
Clausola di inalienabilità
Questa clausola vieta ai soci di vendere le loro quote durante un determinato periodo.
Il divieto non può superare i dieci anni per le società per azioni semplificate e per le società europee. Per le altre forme societarie, il divieto deve essere limitato nel tempo e giustificato da un interesse legittimo.
Clausola di co-vendita (tag along)
Qualora un socio (in generale di maggioranza) riceva un’offerta per l’acquisto delle sue quote, deve informare gli altri soci. In questo caso, gli altri soci possono utilizzare la clausola tag along per offrire di vendere le loro quote allo stesso acquirente e alle stesse condizioni del socio iniziale. Questa clausola può essere parziale o totale (percentuale delle quote o meno).
Inoltre, la vendita delle quote può essere simultanea o prioritaria. La vendita è prioritaria se consente a uno dei soci di vendere le sue quote prima degli altri, nel caso in cui ci siano più offerte di vendita che offerte di acquisto.
Clausola di trascinamento (drag along)
Con tale clausola, i soci con una partecipazione maggioritaria o significativa possono rispondere a un’offerta per tutte le quote della società, in quanto hanno il potere di costringere gli altri soci a vendere le loro quote all’acquirente alle stesse condizioni.
Clausola di esclusione
Se un socio, a causa del suo comportamento, non soddisfa più le condizioni ritenute essenziali per ricoprire tale posizione all’interno della società, questa clausola può consentire la sua esclusione dalla società, obbligandolo a vendere le sue quote.
I motivi dell’esclusione di un socio devono essere oggettivi, conformi all’interesse sociale e all’ordine pubblico e stabiliti in anticipo. A titolo puramente esemplificativo:
- la sua acquisizione da parte di una terza parte (ovvero il cambio di controllo),
- il mancato rispetto di una disposizione del patto parasociale, come l’obbligo di non concorrenza,
- la perdita dello status di dirigente o dipendente della società.
Clausola di Good Leaver o di Bad Leaver
Da un lato, la clausola di Bad Leaver consente di penalizzare i soci chiave che non sono rimasti nella società per un determinato periodo. In pratica, un socio che esce prima di una certa data è considerato come un “cattivo partente”. Viene quindi penalizzato: in base alla clausola, le sue quote vengono riacquistate dagli altri soci a un prezzo sfavorevole, ossia inferiore al loro valore di mercato.
Dall’altro lato, la clausola Good Leaver premia i soci che hanno svolto il loro ruolo rimanendo nell’azienda per un certo periodo di tempo, consentendo loro di vendere le proprie quote a un prezzo vantaggioso.
Clausola anti-stallo
È opportuno prestare attenzione alla distribuzione egualitaria del capitale sociale e dei diritti di voto, la quale può portare a situazioni di stallo.
Questa clausola consente di prevenire in anticipo queste situazioni pregiudizievoli per la società, specialmente in caso di disaccordo tra i soci. Prevede, ad esempio, che se si verifica una situazione del genere, la società venga sciolta, i suoi beni vengano distribuiti o le quote di uno o più soci vengano vendute.
Clausole di Put and Call
In caso di grave disaccordo tra i soci, queste clausole consenteno a uno di questi di mettere in vendita le proprie quote ad un prezzo da lui stabilito. Se gli altri soci rifiutano l’offerta, dovranno in questo caso obbligatoriamente cedere le proprie quote.
Diverse opzioni sono praticabili:
- Definire precisamente i casi in cui è possibile utilizzare tale clausola,
- Definire direttamente il prezzo di offerta delle quote,
- Affidare ad una terza parte il compito di valutare la situazione di stallo,
- Prevedere che una terza parte esperta suggerisca un prezzo e che la parte che offre il prezzo più vicino a quello stabilito da questa terza parte possa acquistare le quote degli altri.
Clausola anti-diluzione
Questa clausola prevede che i soci si impegnino reciprocamente a non aumentare la loro percentuale iniziale di quote e i loro diritti di voto nella società. Altrimenti, i soci possono anche impegnarsi a non acquisire quote che li porterebbero a superare determinate soglie (minoranza di blocco, controllo di maggioranza).
Occorre prestare particolare attenzione a:
- Il divieto delle clausole leonine, ossia delle clausole che permettono ad un socio di beneficiare di tutti gli utili, che gli consentono di essere esente da tutte le perdite oppure in virtù delle quali tutte le perdite sono in capo a un solo socio;
- La necessità di aumentare il capitale della società, poiché è difficile impedire a un socio di sottoscrivere a un aumento di capitale, anche se gli altri soci non sono d’accordo con l’operazione. L’alternativa è l’indebitamento, ma non sempre è un’opzione appropriata.
Clausola che prevede un diritto di priorità
In caso di decesso di una delle parti del patto parasociale, questa clausola conferisce ai fondatori della società un diritto di priorità nell’acquisto di tutte le quote dagli eredi del defunto.
Clausole finanziarie
Esiste una varietà di clausole finanziarie, come, ad esempio:
- La clausola di garanzia relativa ai dividendi, in base alla quale una società o i suoi soci garantiscono a uno o più soci un rendimento minimo del capitale investito;
- La clausola di stabilizzazione del patrimonio netto, in base alla quale alcuni soci si impegnano a ricostituire il patrimonio netto della società se questo scende al di sotto di una certa percentuale del capitale sociale.
Clausole sui diritti di voto
Esiste anche un’ampia gamma di clausole relative ai diritti di voto dei soci:
- La clausola di limitazione dei diritti di voto dei soci, che permette di aumentare il potere di voto dei soci di minoranza in modo da impedire a un socio di maggioranza di controllare le operazioni della società;
- La clausola di doppio diritto di voto, che conferisce diritti di voto aggiuntivi a determinati soci;
- La clausola di consultazione o di autorizzazione dei soci;
- La clausola di maggioranza specifica, che innalza o abbassa la soglia della maggioranza qualificata richiesta per adottare una determinata decisione.
Clausole di diritto all’informazione
Questa clausola può consentire a determinati soci di richiedere alla società la trasmissione di documenti e informazioni supplementari, in particolare informazioni finanziarie, a intervalli regolari.
Tale clausola può anche imporre alla società di consultare uno o più soci prima di prendere determinate decisioni.
Clausole di partecipazione alla gestione della società
Queste clausole possono richiedere la rappresentanza di uno o più soci di minoranza negli organi di gestione e controllo della società.
Tali clausole possono anche stabilire che l’amministratore o gli amministratori della società siano scelti da uno o più gruppi di soci.
Infine, possono stabilire che la gestione della società sarà affidata alternativamente a due gruppi di soci.
Clausola di proprietà intellettuale
Con questa clausola, i soci si impegnano ad acquisire o registrare brevetti, marchi o altri diritti di proprietà intellettuale relativi all’attività della società, esclusivamente a suo nome.