Distribuzione commerciale in Francia

Rottura di una relazione commerciale stabile

Aggiornato il 09/07/2025

In diritto francese, è vietato rompere in modo unilaterale un rapporto commerciale stabile, senza inviare alla controparte un preavviso scritto di congrua durata. (articolo L.442-1 II del codice di commercio francese). Tale rottura è considerata come “brusca”.

In mancanza di preavviso scritto, o in caso di durata insufficiente del preavviso, l’autore della rottura deve risarcire il danno cagionato.

Il ministro dell’economia e il pubblico ministero possono inoltre agire in giudizio per fare sanzionare le imprese inadempienti con multe severe (multe civili che possono andare fino a cinque milioni di euro, o il triplo del vantaggio ottenuto, o il cinque per cento del giro d’affari in Francia). Lo fanno nei confronti della grande distribuzione e dei GAFAM.

La giurisprudenza attuale considera che questa legge non è di applicazione necessaria, e si applica quindi solo quando la relazione è soggetta alla legge francese.

Il contenzioso relativo alla brusca rottura delle relazioni commerciali coinvolge tutte le imprese, grandi e piccole, ed è molto diffuso in Francia. 

Le discussioni riguardano spesso la durata del preavviso, l’importo del risarcimento e le eventuali circostanze che giustificano la rottura totale o parziale della relazione senza preavviso.

Le imprese italiane che intrattengono rapporti commerciali con partner francesi devono valutare molto attentamente la questione della rottura o delle modifiche della relazione commerciale.

Relazione commerciale stabile

È soggetta alla proibizione della rottura senza un congruo preavviso scritto qualsiasi relazione economica che verte su attività di produzione, di distribuzione o prestazione di servizi, ad eccezione delle attività civili o regolamentate come, ad esempio, l’attività di commercialista o di agente commerciale.

Per determinare il carattere stabile di una relazione commerciale, si deve verificare l’esistenza di un flusso d’affari sufficientemente prolungato, significativo e stabile, tale da fare credere che la relazione fosse destinata a continuare.

In funzione della combinazione di tali parametri e delle circostanze, una relazione commerciale di sei mesi può, ad esempio, essere considerata o meno come stabile.

Tutte le relazioni, che siano precontrattuali, contrattuali o anche postcontrattuali, sono soggette al divieto di rottura senza un congruo preavviso scritto dal momento che sono stabili.

Il divieto non si applica quando la relazione è precaria o quando è il risultato di regolari bandi di gara.

Rottura o modifiche della relazione commerciale

Il divieto di rottura senza un congruo preavviso scritto non riguarda solo la chiusura totale del rapporto, ma anche il caso di modifica della relazione commerciale.

L’assenza di ordini, la diminuzione del fatturato, il cambio delle condizioni di sconto, la perdita di esclusiva, il ritiro di alcuni prodotti possono essere qualificati come rottura o modifiche della relazione commerciale per le quali è necessario rispettare un congruo preavviso scritto.

Congruo preavviso

Il punto di partenza del preavviso è la data di notifica della decisione chiara di porre fine alle relazioni.

La legge francese non definisce precisamente le modalità per determinare la durata del congruo preavviso. 

Invita a tenere conto di vari criteri, tra i quali:

  • la durata della relazione,
  • gli usi commerciali e gli eventuali accordi di settore,
  • la dipendenza economica, calcolata in base alla quota di fatturato realizzata dalla parte che subisce la rottura,
  • la difficoltà a reperire un altro partner analogo,
  • la reputazione del prodotto, la sua difficile sostituibilità,
  • le caratteristiche e la stagionalità del mercato,
  • gli ostacoli alla riconversione in termini di tempi e costi di avvio di una nuova relazione,
  • l’importo degli investimenti effettuati, che non sono ancora stati ammortizzati e non possono essere convertiti.

Il preavviso sufficiente è spesso quello che consente la riconversione della controparte o che consente alla controparte di trovare un nuovo partner.

La responsabilità della brusca rottura essendo di natura extracontrattuale, il preavviso previsto dal contratto non esonera il giudice dall’esaminare se esso tenga conto della durata del rapporto e delle altre circostanze.

A mero titolo esemplificativo, la tendenza dei giudici nel determinare la durata del congruo preavviso è di circa un mese di preavviso per ogni anno di anzianità e sembra negli ultimi tempi ridursi a circa 0,8 mese per ogni anno di anzianità.

In caso di disaccordo tra le parti sulla durata del preavviso, il legislatore francese ha stabilito che l’autore della rottura non possa essere sanzionato se ha dato un preavviso di almeno diciotto mesi.

Risarcimento danni

In caso di mancato preavviso scritto o di preavviso insufficiente, la controparte può ottenere il risarcimento del danno cagionato dal mancato preavviso, portando la questione davanti a un tribunale specializzato (ex. Tribunale di commercio di Parigi).

Il danno è pari al mancato guadagno (margine lordo), che sarebbe stato realizzato se il congruo preavviso scritto fosse stato rispettato, dopo deduzione delle spese che non sono state sostenute a causa della rottura della relazione commerciale.

Nel caso la vittima abbia realizzato investimenti in pura perdita o debba ristrutturare l’azienda a causa della brusca rottura (dimissioni dipendenti o procedura collettiva ad esempio), l’importo del risarcimento danni va integrato con i rispettivi costi aggiuntivi ed eventuali risparmi.

Se è il caso, la vittima può pretendere anche un risarcimento per eventuali danni all’immagine o per cessazione offensiva della relazione.

Se il mancato preavviso o il preavviso insufficiente ha cagionato un danno a terzi come, ad esempio, un subappaltatore, anche questi sono autorizzati a invocare la rottura brusca per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Eccezioni

Il legislatore prevede che il preavviso scritto non sia dovuto in caso di inadempimento grave della controparte, o in caso di forza maggiore.

Inoltre, la giurisprudenza non sanziona il mancato preavviso quando la cessazione o la modificazione del rapporto commerciale è il risultato della congiuntura economica che esclude una volontà di rompere la relazione, ad esempio in caso di diminuzione dell’attività o degli ordini subita dal partner.